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burocraziaIllegittimità art.19 comma 6 O.M. 16/5/2020 brevi note a compendio de Quando le fonti secondarie del Diritto discriminano le persone con disabilità


Il decreto scuola sarà approvato, con il voto di fiducia, dal Senato. Il 3 giugno passerà all’esame della Camera.

Qui il testo del maxi emendamento pdfprot75861-2020-scuola.pdf che sarà approvato dall’aula di Palazzo Madama

Seguono le nostre considerazioni:

1 - per porre rimedio alla illegittimità del art.19 comma 6 O. M. 16/5/2020 n.10 il Governo ha presentato un emendamento dal seguente tenore:

 ".. limitatamente all' a.s. 2019-2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19 i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a livello di Istituzione Scolastica, valuta l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno 2019-2020 ai sensi dell’articolo 13 comma1 lettera C della legge 104 del 1992, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel Piano Educativo Individualizzato”...".

È da ritenere che l'avverbio LIMITATAMENTE possa nel prossimo anno scolastico avallare il mancato diritto alla giustificata ripetenza nei casi previsti. Pertanto si auspica che in sede di conversione definitiva del DL 8/5/2020 n. 22 si richiamino i riferimenti legislativi (art.192 del D.Lgs. n.297/94 e art.14 comma 1 lettera c della Legge 104/92 ) che già prevedono il diritto alla ripetenza.

2 - D'altronde nella relazione tecnica che accompagna il maxi emendamento è detto che la proposta di modifica in questione prevede ciò che è già disciplinato dalla legislazione vigente.

3 – Vi è inoltre un errore grave di prassi che sottolinea la dimensione vetusta dell’emendamento. Nei casi straordinari – come quello in oggetto -  è il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per la persona con disabilità) che interviene e non il Dirigente Scolastico, né il GLI, che potrebbe incorrere in violazioni della privacy. Allo stesso tempo il Consiglio di Classe, nella persona degli insegnanti, è già presente nel GLO assieme alla Famiglia e agli Specialisti.

È questo il luogo sostanziale, giuridico (sin dal ‘92 e dal ’94) predisposto a ricalibrare le situazioni e a chiedere, se necessario una reiscrizione. Infatti il GLO è il principio e il culmine, culmen et fons, dell’alleanza educativa che integra con sinergia il luogo educativo per eccellenza del minore con disabilità, la sua famiglia, il luogo suppletivo di educazione, la scuola e la dimensione diagnostica e di metodo nella parte degli specialisti.

Pertanto sia l’O. M. che il Maxi-emendamento sono gravemente lesivi del minore con disabilità sia in ordine alla discriminazione sia in ordine ai corretti e già presenti strumenti normativi che facilitano la regia del PEI nel GLO.

L’Ordinanza e il Maxi emendamento, per concludere, svolgono il pessimo servizio di burocraticizzare la normativa attorno ai minori con disabilità, di confondere e diseducare lo stesso GLO, la scuola e le famiglie alla corretta prassi già stabilita di attenzione specifica all’alunno con disabilità. Anche nelle situazioni emergenziali. Proprio tali situazioni evidenziano quanto di buono e di acquisito in merito all'Alleanza Educativa, la scuola ha fatto proprio per il bene degli alunni con disabilità e, non in ultimo, anche delle loro famiglie.


Avv. Daniele Dorsi - Membro del Coordinamento Disabilità Pesaro Urbino

Paolo Cilia, Insegnante - Membro del Coordinamento Disabilità Pesaro Urbino

vd anche
Quando le fonti secondarie del Diritto discriminano le persone con disabilità


La Regione Marche in "Deroga" all'ordinanza n. 10 del 16/5/2020 del Ministero dell’Istruzione